MODELLO DI COMUNICAZIONE CON I PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA

 

 

Sono ancora numerosi i dubbi sulla prossima scadenza del 2 novembre

 

Nonostante l’obbligo di monitoraggio delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list) sia scattato il 1° luglio scorso e sia oramai imminente la data di prima presentazione dei modelli prevista per il 2 novembre prossimo, gli operatori devono confrontarsi con alcune situazioni ancora da chiarire.

 

Il Decreto Incentivi (D.L. 40/2010) ha introdotto l’obbligo, a carico di tutti i soggetti passivi Iva, di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di qualunque operatore economico impresa o professionista (esclusi quindi i privati) avente sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. “black list”.

 

Decorrenza

Il ministro dell’Economia ha firmato il 30 marzo scorso il decreto attuativo che fissa le modalità e le regole di comunicazione di tali operazioni e con l’approvazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate 2010/85352 del 28 maggio 2010, è stato approvato un apposito modello da utilizzare per le suddette comunicazioni.

Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. Nessun obbligo quindi per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2010.

 

Soggetti interessati

Tutti i soggetti passivi Iva che hanno effettuato o ricevuto cessioni di beni o prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi black list, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001, devono segnalare le operazioni effettuate.

Non devono invece essere segnalate le operazioni effettuate con committenti esteri non soggetti passivi Iva (soggetti privati).

 

Paesi interessati

Gli obblighi di monitoraggio delle operazioni riguardano i Paesi compresi nelle seguenti liste:

Decreto 04/05/1999

Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Maurizio Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Monaco, San Marino, Sark, Seychelles, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.

Decreto 21/11/2001

Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Angola, Antigua, Costarica, Dominica Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay.

Con D.M. 27/07/2010 dalle black list sono stati eliminati Cipro, Malta e la Corea del Sud: Le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non rientrano nell’obbligo di monitoraggio.

 

Dati da comunicare

I dati del soggetto estero che dovranno essere comunicati sono: il codice fiscale (o identificativo), la denominazione, il domicilio fiscale, l’importo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e l’imposta sul valore aggiunto riferita alle operazioni imponibili.

 

Modalità e termini di presentazione

Il modello di comunicazione, che va inviato esclusivamente in via telematica, deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

 

Periodicità

Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:

·          cessioni di beni;

·          acquisti di beni;

·          prestazioni di servizi;

·          acquisti di servizi.

In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento; il primo invio viene differito al 31 ottobre, prorogato per festività al 2 novembre sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

14/10/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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